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Regione
Autonoma della Sardegna
Assessorato
del Turismo, Artigianato e Commercio
Una
nuova legge per il commercio
Testo
della legge, approvata dal Consiglio regionale il 9 maggio 2002, che
prevede
la
concessione di agevolazioni contributive alle imprese del settore
Commercio.
CAPO 1 ‑ Agevolazioni per il commercio
Art. 1 ‑ Finalità
La
Regione autonoma della Sardegna contribuisce alla modernizzazione,
allo sviluppo ed all'aumento dell'efficienza della rete
distributiva. A tal fine la presente legge prevede specifiche
agevolazioni al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a)
favorire la nascita e lo sviluppo armonico delle diverse tipologie
distributive;
b)
stimolare la ristrutturazione, l'ammodernamento, la riqualificazione
e l'aggiornamento
tecnologico
delle strutture distributive;
c)
promuovere l'introduzione e l'uso del commercio elettronico.
CAPO
Il ‑ Sostegno e riqualificazione del sistema distributivo
Art. 2 ‑ Agevolazioni
1.
Allo scopo di sostenere e riqualificare il sistema distributivo
possono essere
concesse
le seguenti agevolazioni:
a)
contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento;
b)
contributi in conto interessi pari ai 2/3 dei tasso di riferimento
vigente;
c)
contributi in conto canoni di leasing.
2.
Ai fini della concessione degli incentivi è autorizzata la
costituzione di un fondo speciale, previa convenzione, presso un
istituto di credito selezionato mediante le procedure di gara di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157.
3.
L'istruttoria delle richieste di incentivazione, disciplinata da
apposita convenzione, è affidata in applicazione dell'articolo 3
dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ai sensi
dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.
4.
Le agevolazioni vengono concesse mediante provvedimento
dell'Assessorato regionale
competente
in materia di commercio, nei limiti delle disponibilità.
5.
Alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione
finanziaria, appositamente
convenzionate
con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un
abbattimento in
conto
canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari
all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un
investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge,
anche in via attualizzata.
Art.
3 ‑ Beneficiari
1.
Possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 2 i
soggetti che esercitano o che intendono esercitare le seguenti
attività:
a)
commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante, e all'ingrosso;
b)
servizi ausiliari del commercio;
e)
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite
dalla legge 25 agosto 1991,
n.
287;
d)
commercio elettronico.
2.
Possono beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge i
soggetti che intendono esercitare o che esercitano le attività
previste nel comma 1 e che non abbiano più di quindici dipendenti,
operino in Sardegna e svolgano l'intero piano degli investimenti nel
territorio sardo.
3.
La categoria di cui alla lettera a) del comma 1 include le seguenti
tipologie, limitatamente
all'attività
commerciale non contingentata:
a)
farmacie;
b)
tabaccai;
e)
edicole;
d)
distributori di carburanti.
4.
Per commercio elettronico, ai fini della presente legge, si intende
l'attività di commercio al
dettaglio
di beni e servizi per via elettronica.
Art. 4 ‑ Esclusioni
1.
Sono escluse dai benefici la grande distribuzione e le attività di
vendita al dettaglio previste dall'articolo 16 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rivolte non al pubblico.
Art. 5 ‑ Iniziative ammesse
1.
Le agevolazioni di cui all'articolo 2 possono essere concesse per la
realizzazione dei seguenti programmi di spesa:
a)
costruzione, ammodernamento, ristrutturazione, trasformazione,
ampliamento, acquisizione di immobili adibiti o da adibire ad
attività commerciali di cui all'articolo 3, incluse le opere
murarie necessarie all'adattamento dei locali, nonché l'acquisto
delle aree indispensabili per lo svolgimento dell'attività
commerciale;
b)
dotazione e rinnovo delle attrezzature fisse, mobili, strettamente
inerenti all'attività
commerciale
svolta, degli impianti e degli arredi delle strutture commerciali;
c)
investimenti specificamente finalizzati all'acquisizione della
certificazione di qualità;
d)
per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), le
agevolazioni possono
essere
concesse anche per i programmi di investimento rivolti allo sviluppo
ed al miglioramento qualitativo del commercio elettronico,
all'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle
procedure gestionali e nelle tecnologie; la concessione dei
contributi dovrà essere subordinata all'effettivo esercizio
dell'attività di commercio elettronico;
e)
credito d'esercizio.
2.
Le istanze rivolte all'ottenimento dei benefici contributivi devono
essere presentate prima che inizi l'esecuzione dei progetti di
investimento.
Art.
6 ‑ Vincoli di destinazione
l.
Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate
alla specifica destinazione dichiarata. Il beneficiario di cui
all'articolo 3 è tenuto a non distogliere dall'uso previsto i beni
acquisiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione
del contributo.
2.
Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza
delle imprese beneficiarie alle disposizioni di cui alla presente
legge ed alle direttive di attuazione, devono essere rimborsati
all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati
ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data dei recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.
CAPO III ‑ Disposizioni finali
Art. 7 ‑ Monitoraggio degli interventi
1.L'Assessorato
regionale competente in materia di commercio effettua un costante
monitoraggio finalizzato a:
a)
verificare gli effetti delle provvidenze sull'apparato distributivo,
specialmente in termini di numero e tipologia di nuovi esercizi
commerciali realizzati, di occupazione creata e mantenuta, di
variazione nelle vendite;
b)
vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente
legge, nelle diretti ve dì attuazione
e
nella normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato
alle imprese.
2.
Le direttive di cui all'articolo 8 devono prevedere le modalità
pratiche di attuazione del monitoraggio e la documentazione da
richiede re per tale finalità.
Art. 8 ‑ Criteri e direttive di concessione
1.
Le agevolazioni previste nella presente legge devono essere concesse
nel rispetto del la disciplina comunitaria denominata “de minimis"
di cui al Regolamento della Commissione europea n. 9/2001 pubblicato
sulla G.U.C.E del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
2.
Nel rispetto della disciplina sopra richiamata, è ammesso il cumulo
con altre provvidenze
previste
dalla normativa regionale, statale e comunitaria.
3.
Le modalità ed i criteri di concessione dei contributi sono
disciplinati mediante direttive
adottate
con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente
in
materia di commercio e turismo, previo parere della competente
Commissione consiliare.
4.
La concessione del contributo può avvenire esclusivamente nei
limiti delle disponibilità
finanziarie
previste per l'attuazione della presente legge.
Art. 9 ‑ Copertura finanziaria
1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono
valutati in euro 10.329.000
per
l'anno 2002, in euro 4.648.000 per l'anno 2003 e in euro 3.098.000
per l'anno 2004 e
per
gli anni successivi e fanno carico alla UPB S07.036 e alla UPB
S07.037 dei bilancio
della
Regione per gli stessi anni.
Omissis
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