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Statuto della Regione Sardegna

 

Sardegna L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1)

 

Statuto speciale per la Sardegna

 

Titolo 1

Costituzione della Regione

 

1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

 

2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

 

Titolo II

Funzioni della Regione

 

3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico‑sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

 

a)       ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico            economico del personale;

b)       ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (1/a);

c)       polizia locale urbana e rurale;

d)       agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario

           (1/b);

e)       lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;

f)        edilizia ed urbanistica;

g)       trasporti su linee automobilistiche e tramvia rie;

h)       acque minerali e termali;

i)        caccia e pesca;

l)        esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;

m)      esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave

           saline;

n)       usi civili;

o)       artigianato;

p)       turismo, industria alberghiera;

q)       biblioteche e musei di enti locali.

 

4. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana nonne legislative sulle seguenti materie:

 

a)       industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;

b)           istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di   

c)             risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di

           credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;

e)       opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;

d)       espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;

e)       produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

f)        linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;

g)       assunzione di pubblici servizi;

h)       assistenza e beneficenza pubblica;

i)        igiene e sanità pubblica;

1)       disciplina annonaria;

m)      pubblici spettacoli.

 

5. Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

 

a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi; b) lavoro, previdenza ed assistenza sociale; c) antichità e belle arti; d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

 

6. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

 

 

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