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Statuto
della Regione Sardegna
Sardegna
L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1)
Statuto
speciale per la Sardegna
Titolo
1
Costituzione
della Regione
1.
La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione
autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità
politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile,
sulla base dei principi della Costituzione e secondo il
presente Statuto.
2.
La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo
Cagliari.
Titolo
II
Funzioni
della Regione
3.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle
norme fondamentali delle riforme economico‑sociali
della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle
seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
della Regione e stato giuridico
economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni (1/a);
c)
polizia locale urbana e rurale;
d)
agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di
miglioramento agrario e fondiario
(1/b);
e)
lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f)
edilizia ed urbanistica;
g)
trasporti su linee automobilistiche e tramvia rie;
h)
acque minerali e termali;
i)
caccia e pesca;
l)
esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle
acque pubbliche;
m)
esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della
Regione relativi alle miniere, cave
saline;
n)
usi civili;
o)
artigianato;
p)
turismo, industria alberghiera;
q)
biblioteche e musei di enti locali.
4.
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti
dalle leggi dello Stato, la Regione emana nonne legislative
sulle seguenti materie:
a)
industria, commercio ed esercizio industriale delle
miniere, cave e saline;
b)
istituzione ed ordinamento degli enti di credito
fondiario ed agrario, delle casse di
c)
risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e
di pegno e delle altre aziende di
credito di carattere regionale; relative
autorizzazioni;
e)
opere di grande e media bonifica e di trasformazione
fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante
opere a carico dello Stato;
e)
produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
f)
linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e
gli scali della Regione;
g)
assunzione di pubblici servizi;
h)
assistenza e beneficenza pubblica;
i)
igiene e sanità pubblica;
1)
disciplina annonaria;
m)
pubblici spettacoli.
5.
Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la
Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari
esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica,
emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti
materie:
a)
istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
b) lavoro, previdenza ed assistenza sociale; c) antichità e
belle arti; d) nelle altre materie previste da leggi dello
Stato.
6.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie
nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e
4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della
Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni
amministrative che le siano delegate dallo Stato.
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