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Statuto
della Regione Sardegna
Sardegna
L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1)
Statuto
speciale per la Sardegna
Titolo
V
Enti
locali
43.
Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano
l'attuale struttura di enti territoriali.
Con
legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni
e le funzioni delle province, in conformità alla volontà
delle popolazioni di ciascuna delle province interessate
espressa con referendum.
44.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei
loro uffici.
45.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
46.
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da
organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con
legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello
Stato.
Titolo
VI
Rapporti
fra lo Stato e la Regione
47.
Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo.
Egli
interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si
trattano questioni che riguardano particolarmente la
Regione.
48.
Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni
amministrative dello Stato non delegate e le coordina con
quelle esercitate dalla Regione.
49.
E Governo della Repubblica può delegare alla Regione le
funzioni di tutela delI'ordine pubblico. Queste saranno
esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo,
dal Presidente della Giunta regionale, che, a tale scopo,
potrà richiedere l'impiego delle forze armate.
50.
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia
atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o
gravi violazioni di legge o quando, nonostante la
segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda
alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente
che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può
altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o
quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di
funzionare.
Lo
scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Col
decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed
agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del
nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver
luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il
nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti
giorni dalle elezioni.
51.
Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e
proposte di legge su materie che interessano la Regione.
La
Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una
legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica
o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può
chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il
quale, constatata la necessità e l'urgenza, può
provvedervi, ove occorra, a norma dell'art. 77 della
Costituzione.
52.
La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti
dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare
con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico
interesse della Sardegna.
La
Regione è sentita in materia di legislazione doganale per
quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico
interesse.
53.
La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe
ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali
di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei
che possano direttamente interessarla.
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