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Statuto della Regione Sardegna

 

Sardegna L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1)

 

Statuto speciale per la Sardegna

 

Titolo VII

Revisione dello Statuto

 

54. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.

 

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

 

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

 

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

 

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.

 

Titolo VIII

Norme transitorie e finali

 

55. Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

 

La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.

 

Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

 

56. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

 

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

 

57. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

 

58. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Note

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1948, n. 58.

 

(1/a) Lettera così sostituita dall'art. 4, L. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226).

 

(1/b) Lettera così corretta come da «Avviso di rettifica», pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 1948, n. 141.

 

(2) Così sostituito dall'art. 1, L. 13 aprile 1983, n. 122.

 

(3) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo dell'art. 2, L. 13 aprile 1983, n. 122.

 

(4) Comma abrogato dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122.

 

(4/a) Detta esenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1980 dall'articolo unico, L. 2 aprile 1968, n. 483 (Gazz. Uff. 30 aprile 1968, n. 109).

 

(4/b) Vedi L. 11 giugno 1962, n. 588.

 

(4/c) Così sostituito dall'articolo unico, L. cost. 9 maggio 1986, n. 1 (Gazz. Uff. 15 maggio 1986, n. 111).

 

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dall'art. 2, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

 

«Art. 6. ‑ l. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'Assemblea regionale siciliana, ai Consigli regionali della Sardegna e del Friuli‑Venezia Giulia, al Consiglio regionale della Valle d'Aosta e al Consiglio regionale del Trentino‑Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

«Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino‑Alto Adige e del Friuli‑Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

 

«Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

 

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