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Statuto
della Regione Sardegna
Sardegna
L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1)
Statuto
speciale per la Sardegna
Titolo
VII
Revisione
dello Statuto
54.
L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può
essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno
ventimila elettori.
I
progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della
Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere
entro un mese.
Qualora
un progetto di modifica sia stato approvato in prima
deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio
regionale sia contrario, il Presidente della Giunta
regionale può indire un referendum consultivo prima del
compimento del termine previsto dalla Costituzione per la
seconda deliberazione.
Le
disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono
essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su
proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita
la Regione.
Le
disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123
della Costituzione della Repubblica possono essere
modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.
Titolo
VIII
Norme
transitorie e finali
55.
Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta
regionale sarda durano fino alla prima elezione del
Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della
Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del
presente Statuto.
La
prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in
conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per
l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che
saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto
Commissario e la Consulta regionale.
Le
circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza
delle attuali province.
56.
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal
Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la
Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme
relative al passaggio degli uffici e del personale dallo
Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del
presente Statuto.
Tali
norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del
Consiglio regionale e saranno emanate con decreto
legislativo.
57.
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino
a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali,
si applicano le leggi dello Stato.
58.
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Note
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1948, n. 58.
(1/a)
Lettera così sostituita dall'art. 4, L. cost. 23 settembre
1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226).
(1/b)
Lettera così corretta come da «Avviso di rettifica»,
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 1948, n. 141.
(2)
Così sostituito dall'art. 1, L. 13 aprile 1983, n. 122.
(3)
Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così
sostituiscono l'originario comma secondo dell'art. 2, L. 13
aprile 1983, n. 122.
(4)
Comma abrogato dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122.
(4/a)
Detta esenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1980
dall'articolo unico, L. 2 aprile 1968, n. 483 (Gazz. Uff. 30
aprile 1968, n. 109).
(4/b)
Vedi L. 11 giugno 1962, n. 588.
(4/c)
Così sostituito dall'articolo unico, L. cost. 9 maggio
1986, n. 1 (Gazz. Uff. 15 maggio 1986, n. 111).
(5)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L. cost. 23 febbraio
1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dall'art.
2, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989,
n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha,
inoltre, così disposto:
«Art.
6. ‑ l. Le disposizioni contenute nei precedenti
articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente
all'Assemblea regionale siciliana, ai Consigli regionali
della Sardegna e del Friuli‑Venezia Giulia, al
Consiglio regionale della Valle d'Aosta e al Consiglio
regionale del Trentino‑Alto Adige che siano in carica
al momento dell'entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
«Art.
4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale
siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali
della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino‑Alto
Adige e del Friuli‑Venezia Giulia, sono prorogati i
poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei
precedenti Consigli regionali.
«Art.
8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano
all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al
momento dell'entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
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