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Statuto della Regione Sardegna

 

Sardegna L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1)

 

Statuto speciale per la Sardegna

 

Titolo III

Finanze ‑ Demanio e patrimonio

 

7. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

 

8. Le entrate della Regione sono costituite:

 

a)       dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito  delle persone giuridiche riscosse nel territorio della Regione;

b)      dai nove decimi dei gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo  dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio  della Regione;

e)       dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio   della Regione;

d)      dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23, D.P.R. 

29  settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede  centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale,  nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede cen  trale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la  loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale; le ritenute  alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella Regione  sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed           impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

e)       dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati,  percetta nel territorio della Regione;

f)       dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

 

g)       da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38‑bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

 

h)       dai canoni per le concessioni idroelettriche;

 

i)     da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

 

l)        dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

 

m)      da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria (2).

 

9. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio (3).

 

A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla (3).

 

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute (3).

 

10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

 

11. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

 

12. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

 

Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

 

[Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale] (4) (4/a).

 

[Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola] (4).

13. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola (4/b).

 

14. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

 

I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.

 

I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

 

 

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