|
Statuto
della Regione Sardegna
Sardegna
L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1)
Statuto
speciale per la Sardegna
Titolo
III
Finanze
‑ Demanio e patrimonio
7.
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella
dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà
nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
8.
Le entrate della Regione sono costituite:
a)
dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito
delle persone giuridiche riscosse nel territorio
della Regione;
b)
dai nove decimi dei gettito delle imposte sul bollo,
di registro, ipotecarie, sul consumo
dell'energia elettrica e delle tasse sulle
concessioni governative percette nel territorio
della Regione;
e)
dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e
donazioni riscosse nel territorio
della Regione;
d)
dai sette decimi del gettito delle ritenute alla
fonte di cui all'articolo 23, D.P.R.
29
settembre 1973, n. 600, operate da imprese
industriali e commerciali che hanno la sede
centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a
soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed
impianti situati nel territorio regionale,
nonché di quelle operate da imprese industriali e
commerciali che hanno la sede cen
trale fuori dal detto territorio sugli emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la
loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati
nell'ambito regionale; le ritenute
alla fonte operate da imprese industriali e
commerciali con sede centrale nella Regione
sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano
la loro opera in stabilimenti ed
impianti situati fuori dal territorio regionale
spettano per intero allo Stato;
e)
dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su
tutti i prodotti che ne siano gravati,
percetta nel territorio della Regione;
f)
dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei
tabacchi consumati nella Regione;
g)
da una quota dell'imposta sul valore aggiunto
riscossa nel territorio della Regione, compresa quella
relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati
ai sensi dell'articolo 38‑bis, D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni da determinarsi
preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo
Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad
adempiere le funzioni normali della regione;
h)
dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i)
da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in
armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
l)
dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal
proprio demanio;
m)
da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria (2).
9.
La Regione può affidare agli organi dello Stato
l'accertamento e la riscossione dei propri tributi. La
Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali
sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo
territorio (3).
A
tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro
il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il
termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello
Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per
la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni
idonea documentazione atta a comprovarla (3).
Gli
uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a
riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in
base alle indicazioni dalla stessa ricevute (3).
10.
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico
dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria
competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per
nuove imprese.
11.
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa
esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in
opere di carattere permanente, per una cifra annuale non
superiore alle entrate ordinarie.
12.
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza
dello Stato.
Saranno
istituiti nella Regione punti franchi.
[Sono
esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine,
gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costruzione
destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione
dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo
industriale] (4) (4/a).
[Su
richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni
doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento
igienico e sanitario dell'Isola] (4).
13.
Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano
organico per favorire la rinascita economica e sociale
dell'Isola (4/b).
14.
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni
e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e
in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
I
beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a
monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale
condizione.
I
beni immobili situati nella Regione, che non sono di
proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
|