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Statuto
della Regione Sardegna
Sardegna
L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1)
Statuto
speciale per la Sardegna
Titolo
IV
Organi
della Regione
15.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta
regionale ed il suo Presidente.
16.
Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri
eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e
con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con
legge regionale (4/c)
17.
E’ elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è
iscritto nelle liste elettorali della Regione.
L'
ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello
di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio
regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione
superiore a diecimila abitanti.
I
casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità
sono stabiliti con legge dello Stato.
18.
Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le
elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente
della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda
domenica successiva al compimento del periodo di cui al
precedente comma.
Il
decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato
non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data
stabilita per la votazione.
Il
nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla
proclamazione degli eletti su convocazione del presidente
della Giunta regionale in carica
19.
Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il
Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni in
conformità al regolamento interno, che esso adotta a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
20.
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Esso
si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o su richiesta del Presidente, della Giunta
regionale o di un quarto dei suoi componenti.
21.
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se
non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia
prescritta una maggioranza speciale.
22.
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il
Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta
segreta.
23.
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi
all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di
essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro
ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e
della Regione autonoma della Sardegna.
24.
I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
25.
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
26.
I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con
legge regionale.
27.
Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e
regolamentari attribuite alla Regione.
28.
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai
membri del Consiglio ed al popolo sardo.
29.
L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione
di un disegno di legge da parte di almeno diecimila
elettori.
30.
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da
una Commissione ed approvato dal Consiglio, articolo per
articolo, con votazione finale.
31.
Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
L'esercizio
finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
32.
Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è
sottoposto al referendum popolare su deliberazione della
Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
consiglieri o da diecimila elettori.
Il
referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo
degli elettori.
La
maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si
calcola in base ai voti validamente espressi.
Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
approvazione di bilanci.
Le
modalità di attuazione del referendum sono stabilite con
legge regionale.
33.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata
al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo
la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al
Consiglio regionale coi rilievo che eccede la competenza
della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
Ove
il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro
quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della
Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti
alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto
di interessi davanti alle Camere.
Qualora
una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e
l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica
consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove
il Governo non consenta, si applica il secondo comma del
presente articolo.
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine
diverso.
34.
Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi
componenti sono organi esecutivi della Regione.
35.
Il Presidente della Giunta regionale è il rappresentante
della Regione autonoma della Sardegna.
36.
Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio
regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del
Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.
L'elezione
ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e,
dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.
37.
1 componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli
rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su
proposta del Presidente della Giunta.
La
Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il
voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della
Giunta.
38.
1 membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere
alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.
39.
L'ufficio del Presidente della Giunta regionale e di membro
della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio
pubblico.
40.
I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano
nominati membri della Giunta regionale sono messi a
disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli
altri diritti di carriera e di anzianità.
41.
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale
preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato
ricorso alla Giunta, che decide con decreto del suo
Presidente.
Tale
decreto costituisce provvedimento definitivo.
42.
Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di
consulenza tecnica.
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