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Statuto della Regione Sardegna

 

Sardegna L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1)

 

Statuto speciale per la Sardegna

 

Titolo IV

Organi della Regione

  15. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

  16. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale (4/c)

  17. E’ elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

L' ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.

 

I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

 

18. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

 

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

 

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

 

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica

 

19. Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

20. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

 

Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente, della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

 

21. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

 

22. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

 

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

 

23. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

 

24. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

 

25. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

26. I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

 

27. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

 

28. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

 

29. L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.

 

30. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

 

31. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

 

L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

 

32. Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.

 

Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.

 

La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.

 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

 

Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

 

33. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale coi rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

 

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

 

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.

 

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

 

34. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

 

35. Il Presidente della Giunta regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

 

36. Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

 

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

 

37. 1 componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.

 

La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

 

38. 1 membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

 

39. L'ufficio del Presidente della Giunta regionale e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

 

40. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

 

41. Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del suo Presidente.

 

Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

 

42. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

 

 

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