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Statuto del comune di
Siniscola
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Associazionismo e volontariato |
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Indice
specifico e Articoli
Art.
39 Associazionismo
Art.
40 Diritti
delle associazioni
Art.
41 Contributi
alle associazioni
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Art.
39 Associazionismo
1.
Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed
autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di
concorrere agli interessi generali della comunità mediante la
promozione di finalità culturali, sociali, turistiche, sportive e
ambientali, che sono regolate dai principi di democraticità e che
non perseguono scopi di lucro.
2.
A tal fine, la Giunta Comunale, su istanza di parte, registra
le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le
sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.
Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che
l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi
la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4.
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o
aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente
Statuto.
5.
Le associazioni registrate devono presentare annualmente il
loro bilancio.
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Art.
40 Diritti
delle associazioni
1.
Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite
del legale rappresentante o suo delegato, ad essere consultata, a
richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui
essa opera.
2.
Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle
associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri
espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3.
I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti
nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a
dieci giorni.
Le
associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie
di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune e alla
Provincia, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale
risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le
spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell’associazione.
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Art. 4
1 Contributi alle associazioni
1.
Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei
partiti politici, contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell’attività associativa.
2.
Il Comune può altresì mettere a disposizione delle
associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in
natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3.
Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento
delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito
regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari
opportunità.
4.
Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le
associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e/o
inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei
contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in
apposito regolamento.
Le
associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura
dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito
rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
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Indice generale-Statuto > pag.1
pag.2 pag.3
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