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Statuto del comune di Siniscola

Associazionismo e volontariato 

 

 

Indice specifico e Articoli

 

 

 

Art. 39  Associazionismo

Art. 40  Diritti delle associazioni

Art. 41  Contributi alle associazioni

     

Art. 39  Associazionismo 

1.      Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche, sportive e ambientali, che sono regolate dai principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.

 

2.      A tal fine, la Giunta Comunale, su istanza di parte, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

 

3.      Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

 

4.      Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

 

5.      Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

   

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Art. 40  Diritti delle associazioni 

1.      Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, ad essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

 

2.      Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

 

3.      I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a dieci giorni.

 

Le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.

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Art. 4 1 Contributi alle associazioni  

1.      Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

 

2.      Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

 

3.      Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

 

4.      Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e/o inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

 

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

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