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Statuto
del comune di Siniscola
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L’autonomia
organizzativa :
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Ordinamento
del personale,
degli uffici e dei servizi |
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pag.2
Indice
specifico e Articoli
DIREZIONE
E RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
:
Art.
65 Direttore
generale
Art.
66 Il
Segretario Comunale
Art. 67
Responsabili degli uffici e dei servizi
Art.
68 Incarichi e collaborazioni esterne
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Art.
65 Direttore
generale
1.
Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica
e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere
quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato.
2.
Le funzioni del Direttore generale, le modalità della sua
nomina e revoca, e le altre norme che regolano il suo rapporto con
l’Ente sono stabilite dall’art. 108 del T.U.E.L. 267/2000 e dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
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Art.
66 Il
Segretario Comunale
1.
Il Segretario comunale, dipendente dell’Agenzia Autonoma
per la gestione dell’albo dei segretari comunale, è nominato dal
Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti
all’apposito albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico
del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
2.
Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi del Comune in merito alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
3.
Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta
e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei
quali l’Ente è parte e autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell’interesse dell’Ente, nonché esercitare ogni
altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti e
conferitagli dal Sindaco.
4.
Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività,
eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore generale, ai
sensi dell’art. 108 del T.U.E.L. 267/2000, al quale spetta
l’esercizio delle funzioni suddette.
5.
Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco
le funzioni di direttore generale.
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Art.
67 Responsabili
degli uffici e dei servizi
1.
Il Sindaco provvede, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del
T.U.E.L. 267/2000, a nominare tra i dipendenti dell’Ente, secondo
criteri di competenza e professionalità, i responsabili degli
uffici e dei servizi.
2.
Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e il presente
Statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo
dell’Ente.
3.
Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete
l’espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta
di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, ad eccezione
dei meri atti di indirizzo, nonché quello di regolarità contabile
da parte del responsabile del servizio finanziario, il quale appone
altresì, sugli atti comportanti impegni di spesa, il proprio visto
attestante la copertura finanziaria.
4.
Nell’esercizio delle loro funzioni sono direttamente
responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed
efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi
dell’Ente.
5.
La durata dell’incarico
non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo
conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del
Sindaco nuovo eletto o rieletto.
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Art.
68 Incarichi
e collaborazioni esterne
1.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli
uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può
avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2.
L’Amministrazione può, altresì, stipulare, al di fuori
della dotazione organica, nei limiti di legge ed in assenza di
professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente,
contratti a tempo determinato con dirigenti, con titolari di alte
specializzazioni e funzionari dell’area direttiva, fermo restando
il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche.
3.
I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
4.
La nomina è disposta dal Sindaco, fatta salva la
deliberazione della Giunta comunale che, oltre a provvedere al
finanziamento individui a quale articolazione organizzativa fa
riferimento l’unità lavorativa assunta, per il coordinamento
della stessa con le restanti attività del Comune.
5.
I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati tali contratti sono stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi.
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