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Statuto del comune di Siniscola

L’autonomia organizzativa :

Ordinamento del personale, degli uffici e dei servizi

 

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Indice specifico e Articoli

 

 

 

DIREZIONE E RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI :

 

Art. 65  Direttore generale

Art. 66  Il Segretario Comunale

Art. 67  Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 68  Incarichi e collaborazioni esterne

 

      

Art. 65  Direttore generale  

1.      Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato.

 

2.      Le funzioni del Direttore generale, le modalità della sua nomina e revoca, e le altre norme che regolano il suo rapporto con l’Ente sono stabilite dall’art. 108 del T.U.E.L. 267/2000 e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

 

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Art. 66  Il Segretario Comunale  

1.      Il Segretario comunale, dipendente dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunale, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’apposito albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

2.      Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

 

3.      Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, nonché esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

 

4.      Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore generale, ai sensi dell’art. 108 del T.U.E.L. 267/2000, al quale spetta l’esercizio delle funzioni suddette.

 

5.      Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale.  

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Art.  67  Responsabili degli uffici e dei servizi 

1.      Il Sindaco provvede, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. 267/2000, a nominare tra i dipendenti dell’Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili degli uffici e dei servizi.

 

2.      Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e il presente Statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo dell’Ente.

 

3.      Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete l’espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché quello di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, il quale appone altresì, sugli atti comportanti impegni di spesa, il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

 

4.      Nell’esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell’Ente.

 

5.      La durata dell’incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.

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Art. 6Incarichi e collaborazioni esterne  

1.      La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

 

2.      L’Amministrazione può, altresì, stipulare, al di fuori della dotazione organica, nei limiti di legge ed in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato con dirigenti, con titolari di alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche.

 

3.      I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

 

4.      La nomina è disposta dal Sindaco, fatta salva la deliberazione della Giunta comunale che, oltre a provvedere al finanziamento individui a quale articolazione organizzativa fa riferimento l’unità lavorativa assunta, per il coordinamento della stessa con le restanti attività del Comune.

 

5.      I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti sono stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 

 

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