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Statuto
del comune di Siniscola
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Il Consiglio Comunale |
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Indice
specifico e Art.
Art.
9 Il
Consiglio Comunale
Art.
10 Composizione
e durata
Art.
11 Insediamento
del Consiglio comunale
Art.
12 Funzione
ed attribuzioni del Presidente
Art.
13 Funzionamento
Art.
14 Competenze
deliberative
Art.
15 Attività
di controllo del Consiglio comunale
Art.
16 Consiglieri
comunali
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Art. 9
Il Consiglio Comunale
1.
Il Consiglio comunale determina l’indirizzo
politico-amministrativo generale del Comune, ne controlla
l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua
competenza dalla legge ed esercita le altre funzioni stabilite dallo
Statuto.
2.
Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad
altri organi comunali.
3.
Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi
stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento.
4.
Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa. Il regolamento determina le modalità per fornire al
Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per
l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.
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Art.
10 Composizione
e durata
1.
La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo
scioglimento del Consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, di
incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla
legge.
2.
Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo,
limitandosi dopo la pubblicazione del decreto dei comizi elettorali
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
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Art.
11 Insediamento
del Consiglio comunale
1.
La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal
Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci
giorni dalla convocazione.
2.
Nella stessa seduta, successivamente alla convalida del
Sindaco e dei consiglieri neo eletti ed al giuramento del Sindaco,
il Consiglio procede alla elezione, tra i propri componenti, di un
Presidente.
3.
Il Sindaco, una volta esaurite le formalità per la nomina
del Presidente del Consiglio, dà comunicazione al Consiglio della
nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta.
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Art.
12 Funzione
ed attribuzioni del Presidente
1.
Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a)
rappresenta il Consiglio Comunale e ne tutela la dignità e
le funzioni;
b)
convoca, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo,
il Consiglio e ne presiede le sedute, assicurando il buon andamento
dei lavori, secondo il principio di imparzialità;
c)
presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari;
d)
assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
Consiglio, con le modalità e termini previsti dal regolamento;
e)
mantiene i rapporti con le commissioni consiliari attraverso
i loro presidenti.
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Art.
13 Funzionamento
1.
Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio cui
compete la determinazione della data dell’adunanza e la formazione
dell’ordine del giorno.
2.
Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per
l’adozione del bilancio di previsione e per l'approvazione del
conto consuntivo.
3.
Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un
quinto dei consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro
venti giorni dalla formalizzazione della richiesta.
4.
Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal
regolamento.
5.
Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessari per
la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi
la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza
computare a tale fine il Sindaco. Salvo diversa disposizione di
legge e dello Statuto nessuna deliberazione del Consiglio comunale
è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.
6.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti
dal regolamento.
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Art.
14 Competenze
deliberative
1.
Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione
degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, attraverso i quali esercita le funzioni
fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e
determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2.
Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed
i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni
della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive.
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Art.
15 Attività
di controllo del Consiglio comunale
1. Il
Consiglio comunale esercita la funzione di controllo
sull’attività munale attraverso:
a)
la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal
regolamento, dello stato di attuazione dal parte del Sindaco e degli
Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee
programmatiche generali;
a)
il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle
previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori
pubblici;
b)
la verifica delle risultanze del controllo di gestione
relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le
previsioni di bilancio;
c)
l’esame del rendiconto della gestione;
d)
la relazione annuale del revisore dei conti.
1. L’attività
di controllo è funzione che compete al Consiglio
comunale ed a tutti i consiglieri.
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Art.
16 Consiglieri
comunali
1.
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono
regolati dalla legge.
2.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio
la relativa deliberazione.
3.
Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il
Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità
o la incompatibilità di essi, quando sussiste alcuna delle cause
ivi previste, provvedendo alle relative sostituzioni. L'iscrizione
all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche
se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e
l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4.
I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena
libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
5.
I consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sui
provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità
quelli che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od
abbiano espresso voto contrario.
6.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal
consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha conseguito con la
maggiore cifra individuale, che deriva dalla somma dei voti di lista
e delle preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più
anziano di età.
7.
Entro i limiti disposti
dalla legge, ai Consiglieri comunali è corrisposta, su richiesta,
una indennità di funzione in luogo dei gettoni di presenza. Il
regolamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità della
richiesta, della erogazione ed
i casi di sospensione o riduzione dell’indennità.
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continua
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