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Statuto
del comune di siniscola
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Il Consiglio Comunale |
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(pag.2 )
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Art.
17 Prerogative
dei consiglieri
Art.
18 Decadenza
Art.
19 Cessazione
dalla carica - Sospensione
Art.
20 Gruppi
consiliari
Art.
21 Conferenza
dei capigruppo
Art.
22 Commissioni
consiliari
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Art.
17 Prerogative
dei consiglieri
1.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di
iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono disciplinati
dal regolamento.
2.
Ciascun Consigliere, secondo le modalità e procedure
stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a)
esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di
competenza del Consiglio;
b)
presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed
istanze di sindacato ispettivo;
3.
Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei
provvedimenti del Comune, delle Istituzioni da esso dipendenti e dei
relativi atti preparatori.
4.
Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del
Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento
del mandato. E’ tenuto al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
5.
I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli
atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.
6.
Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Presidente è
tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a venti
giorni e ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti
richiesti.
7.
I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con
le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
8.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il proprio
domicilio nell’ambito del territorio comunale.
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Art.
18 Decadenza
1. Si
ha la decadenza dalla carica di Consigliere comunale:
a)
per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle
incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
b)
per mancato intervento, senza giustificati motivi, a quattro
sedute consecutive del Consiglio Comunale.
2.
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b), a seguito
dell’accertamento dell’assenza maturata da parte del
consigliere, il Presidente del Consiglio provvede, con comunicazione
scritta, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo
richiedendo allo stesso di comunicare entro dieci giorni dalla
notifica le eventuali cause giustificative delle assenze, ove
possibili documentate. Il Presidente, udito il parere della
Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni
eventualmente presentate dal consigliere. Quando sia pronunciata la
decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione
mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale
apparteneva il Consigliere decaduto.
3.
La decadenza può essere promossa d'ufficio, o su istanza di
qualsiasi altro consigliere o elettore.
4.
Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla
carica, si procede alla surroga.
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Art.
19 Cessazione
dalla carica - Sospensione
1.
Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni
dallo stesso presentate e sottoscritte presentate al protocollo del
Comune nel quale sono immediatamente registrate nell’ordine di
presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di
presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre
dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga dei
Consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato
della lista che segue l’ultimo eletto. Non si fa luogo alla
surroga quando ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del Consiglio.
2.
Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, il
Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la
supplenza dell’esercizio delle funzioni di Consigliere al
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede
alla surrogazione.
3.
Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo,
limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4.
Nel caso che il Consiglio sia sciolto per una delle cause
previste dall’art. 53 del T.U.E.L. 267/2000, esso rimane in carica
sino alla elezione del nuovo Consiglio.
5.
In tutti gli altri casi che la legge prevede che con lo
scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario per la
temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto ed i
Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di
notifica del decreto di scioglimento.
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Art.
20 Gruppi
consiliari
1.
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo
consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo
consigliere, a questo sono
riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un
gruppo consiliare.
2.
I Consiglieri, a prescindere dalla lista in cui siano stati
eletti, possono altresì formare gruppo misto costituito da almeno
due consiglieri, secondo quanto previsto dal regolamento dandone
comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
3.
Ciascun gruppo elegge tra i propri componenti un capogruppo,
dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. In
mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il
consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, non
componente della Giunta.
4.
Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui
dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle
funzioni loro attribuite.
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Art.
21 Conferenza dei
capigruppo
1.
La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal
Presidente del Consiglio comunale.
2.
La conferenza dei capigruppo ha carattere consultivo.
Coadiuva il Presidente nelle decisioni relative alla definizione del
calendario ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio. Le
specifiche attribuzioni e modalità di funzionamento sono stabilite
dal regolamento del consiglio.
3.
E’ composta dal Presidente del Consiglio, dai capigruppo
consiliari. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco o un
Assessore da lui delegato.
4.
Le decisioni della conferenza vengono deliberate con il
metodo del voto ponderato, a maggioranza dei consiglieri
rappresentati.
5.
La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di
legge alle commissioni consiliari.
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Art.
22 Commissioni consiliari
1.
Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può
avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale.
2.
Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, sono
disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di
pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
3.
Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno,
commissioni speciali per lo studio, la valutazione e
l’impostazione di interventi, progetti e piani di particolare
rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il
coordinatore, stabilito l’oggetto dell’incarico ed il termine
entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
1.
Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni di
indagine sull’attività dell’Amministrazione. Tali commissioni
sono istituite con il voto favorevole della maggioranza assoluta del
consiglieri assegnati. Svolge la sua attività collegialmente ed ha
accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto
dell’indagine e ad ogni altro connesso del quale l’ente disponga
o che abbia la possibilità di acquisire. La commissione riferisce
al Consiglio sull’esito dell’indagine effettuata.
2.
Il Consiglio può, inoltre, istituire nel suo seno
commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia. In tal caso
la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di
opposizione.
3.
Le sedute delle Commissioni sono segrete salvi i casi
previsti dal Regolamento
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