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Art.
48 Nomina
1.
Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo
che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o
con la provincia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi
dei consiglieri.
2.
Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente
articolo può far pervenire la propria candidatura
all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco
previo controllo dei requisiti.
3.
La designazione del difensore civico deve avvenire tra
persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di
indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.
4.
Il difensore civico rimane in carica quattro anni ed è
rieleggibile una sola volta.
5.
Non può essere nominato difensore civico:
a)
chi si trova in condizioni di ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)
i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e
comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità
montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di
culto, i dirigenti di partiti politici;
c)
i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di
persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti
contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa
a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d)
chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo
all’amministrazione comunale;
chi
sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il
quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il
segretario comunale.
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