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Art.
79 Consiglio
comunale dei ragazzi
1.
Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei
ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del
consiglio comunale dei ragazzi.
2.
Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare
in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale,
sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e
agli anziani, rapporti con l’Unicef.
3.
Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio
comunale dei ragazzi ed i rapporti con il Consiglio comunale sono
stabiliti con apposito regolamento.
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