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Statuto del comune di Siniscola

Ordinamento finanziario

 

Indice specifico e Articoli

 

 

 

Art. 69  Finanza e contabilità

Art. 70  Attività finanziaria del comune

Art. 71  La programmazione operativa e finanziaria

Art. 72  Controllo economico interno

Art. 73  Collegio dei revisori

Art. 74  Tesoreria  

 

      

Art. 69  Finanza e contabilità  

1.      Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.

 

2.      La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, deliberato dal Consiglio comunale, osservando i principi della universalità, integrità e del pareggio economico – finanziario.

 

3.      I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto della gestione, comprendenti il conto economico ed il conto del patrimonio. Dei beni di proprietà del Comune viene tenuto un esatto inventario, costantemente aggiornato.

 

4.      Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.  

 

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Art. 70  Attività finanziaria del comune  

1.      Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

 

2.      I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

 

3.      Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

 

4.      Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione. 

   

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Art. 71  La programmazione operativa e finanziaria  

1.      Il Sindaco, con l’apporto del Consiglio e della Giunta, secondo quanto previsto dall’art. 321, elabora e comunica al Consiglio comunale, entro i termini stabiliti da tale articolo, le linee programmatiche di sviluppo del Comune che stabiliscono il programma che l’Amministrazione intende realizzare nel corso del suo mandato.

 

2.      La relazione previsionale e programmatica, con valenza triennale ed aggiornamento annuale, deve stabilire il graduale piano di attuazione del programma di cui al precedente comma ed individuare, per ciascun esercizio, gli obiettivi da conseguire.

 

3.      Il programma triennale delle opere pubbliche prescritto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve indicare le opere ed i lavori pubblici che il Comune intende realizzare nel triennio e precisare, nell’elenco di aggiornamento annuale, quelli da attuare nell’esercizio per il quale viene approvato.

 

4.      Il bilancio di previsione pluriennale deve indicare la consistenza e la natura dei mezzi finanziari previsti per la copertura delle spese correnti e di quelle di investimento nell’arco del triennio, aggiornato di anno in anno. Verifica e conferma la fattibilità delle previsioni della relazione programmatica con la quale è coordinato. Ha carattere autorizzatorio.

 

5.      Il bilancio di previsione annuale costituisce l’atto principale di attuazione della programmazione del Comune. Deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.  

 

 

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Art. 72 Controllo economico interno  

1.      Il Comune adotta sistemi di controllo interno al fine di individuare e valorizzare responsabilità nella gestione e di raggiungere, nel rispetto dell'economicità, efficienza ed efficacia gli obiettivi prefissati.

 

2.      A tale scopo sono attivate, con tecniche adeguate, forme di controllo della gestione basate su una contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria.

 

3.      I sistemi di controllo di cui al primo comma nonché le informazioni risultanti sono a disposizione del Revisore dei conti.  

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Art. 73  Collegio dei revisori  

1.      Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, con l’osservanza delle modalità e tenuto conto dei limiti e vincoli stabiliti dal titolo VII del T.U.E.L. 267/2000.

 

2.      Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

 

3.      Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

 

4.      Nella relazione di cui al precedente comma il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

5.      Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

   

 

 

Art. 74  Tesoreria  

1.      Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

 

2.      La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha una durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

 

3.      Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

  

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