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Statuto
del comune di Siniscola
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Ordinamento
finanziario
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Indice
specifico e Articoli
Art.
69 Finanza
e contabilità
Art.
70 Attività
finanziaria del comune
Art.
71 La
programmazione operativa e finanziaria
Art.
72 Controllo economico interno
Art.
73 Collegio
dei revisori
Art.
74 Tesoreria
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Art.
69 Finanza
e contabilità
1.
Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare
di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il
Comune è altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio
demanio e patrimonio.
2.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al
bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale,
deliberato dal Consiglio comunale, osservando i principi della
universalità, integrità e del pareggio economico – finanziario.
3.
I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità
finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto della gestione,
comprendenti il conto economico ed il conto del patrimonio. Dei beni
di proprietà del Comune viene tenuto un esatto inventario,
costantemente aggiornato.
4.
Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli
altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi
ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo
finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello
relativo all’efficacia dell’azione del Comune.
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Art.
70 Attività
finanziaria del comune
1.
Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte
proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e
regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti
erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di
natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra
entrata stabilita per legge o regolamento.
2.
I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi
pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i
servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità
e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
3.
Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune
istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare,
imposte, tasse e tariffe.
4.
Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità
contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di
progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in
modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
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Art.
71 La
programmazione operativa e finanziaria
1.
Il Sindaco, con l’apporto del Consiglio e della Giunta,
secondo quanto previsto dall’art. 321,
elabora e comunica al Consiglio comunale, entro i termini stabiliti
da tale articolo, le linee programmatiche di sviluppo del Comune che
stabiliscono il programma che l’Amministrazione intende realizzare
nel corso del suo mandato.
2.
La relazione previsionale e programmatica, con valenza
triennale ed aggiornamento annuale, deve stabilire il graduale piano
di attuazione del programma di cui al precedente comma ed
individuare, per ciascun esercizio, gli obiettivi da conseguire.
3.
Il programma triennale delle opere pubbliche prescritto
dall’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve indicare
le opere ed i lavori pubblici che il Comune intende realizzare nel
triennio e precisare, nell’elenco di aggiornamento annuale, quelli
da attuare nell’esercizio per il quale viene approvato.
4.
Il bilancio di previsione pluriennale deve indicare la
consistenza e la natura dei mezzi finanziari previsti per la
copertura delle spese correnti e di quelle di investimento
nell’arco del triennio, aggiornato di anno in anno. Verifica e
conferma la fattibilità delle previsioni della relazione
programmatica con la quale è coordinato. Ha carattere
autorizzatorio.
5.
Il bilancio di previsione annuale costituisce l’atto
principale di attuazione della programmazione del Comune. Deve
essere redatto in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
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Art.
72 Controllo economico interno
1.
Il Comune adotta sistemi di controllo interno al fine di
individuare e valorizzare responsabilità nella gestione e di
raggiungere, nel rispetto dell'economicità, efficienza ed efficacia
gli obiettivi prefissati.
2.
A tale scopo sono attivate, con tecniche adeguate, forme di
controllo della gestione basate su una contabilità analitica,
collegata alla contabilità finanziaria.
3.
I sistemi di controllo di cui al primo comma nonché le
informazioni risultanti sono a disposizione del Revisore dei conti.
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Art.
73 Collegio
dei revisori
1.
Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due
componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, con
l’osservanza delle modalità e tenuto conto dei limiti e vincoli
stabiliti dal titolo VII del T.U.E.L. 267/2000.
2.
Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e
documenti dell’Ente e dura in carica tre anni. I suoi componenti
sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per
inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono
negativamente sull’espletamento del mandato.
3.
Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale
nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
del bilancio.
4.
Nella relazione di cui al precedente comma il Collegio dei
revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5.
Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità
nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al
Consiglio.
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Art.
74 Tesoreria
1.
Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale,
nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ad un istituto di
credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha una
durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità
relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano
maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali
gestioni.
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