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Art.
60 Consorzi
1.
Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio
comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri
Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Comunità
Montana e/o della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei
componenti:
a)
la convenzione che stabilisce i fini e la durata del
consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti
fondamentali approvati dall’assemblea; i rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b)
lo statuto del consorzio.
2.
Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati,
dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e
gestionale.
3.
Sono organi del consorzio:
a)
l’assemblea, composta dai rappresentanti degli enti
associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro
delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L’assemblea elegge nel suo seno il presidente;
b)
il consiglio di amministrazione ed il presidente sono eletti
dall’assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione,
i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di
elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4.
I membri dell’assemblea cessano da tale incarico con la
cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Comunità
Montana e della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari
eletti a tali cariche.
5.
Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente durano
in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6.
L’assemblea approva gli
atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.
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