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Statuto  del comune di Siniscola

  Forme associative e di cooperazione –

Accordi di programma

 

Indice specifico e Articoli

 

 

 

Art. 59  Convenzioni

Art. 60  Consorzi

Art. 61  Accordi di programma

 

     

Art. 59  Convenzioni  

1.      Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la Comunità Montana e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

 

2.      Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

 

3.      Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla loro scadenza.

 

4.      Le convenzioni possono prevedere anche la costituzioni di uffici comuni che operano, con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

   

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Art. 60  Consorzi  

1.      Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Comunità Montana e/o della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

 

a)      la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

 

b)     lo statuto del consorzio.

 

2.      Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

 

3.      Sono organi del consorzio:

 

a)      l’assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L’assemblea elegge nel suo seno il presidente;

 

b)     il consiglio di amministrazione ed il presidente sono eletti dall’assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

 

4.      I membri dell’assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Comunità Montana e della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

 

5.      Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

 

6.      L’assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.

 

 

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Art. 6Accordi di programma  

1.      Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità , il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

 

2.      L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

   

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