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Statuto del comune di
Siniscola
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Modalità di partecipazione |
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Indice
specifico e Articoli
Art.
43 Proposte
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Art.
42 Istanze
e petizioni
1.
Tutti i cittadini residenti, singoli o associati, e, in
circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti, hanno
diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune dirette
a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la
migliore tutela di interessi collettivi.
2.
Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco che le
trasmette all'organo competente con le modalità ed entro i termini
previsti dal regolamento.
3.
Nel caso di istanze e petizioni, sottoscritte da almeno
trecentocinquanta cittadini, l'organo competente deve pronunciarsi
nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro 30 giorni.
4.
Se il termine di cui al precedente comma 3 non è rispettato,
ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio,
chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una
discussione sul contenuto dell'istanza o della petizione, con
l’obbligo di relazionare al Consiglio.
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Art.
43 Proposte
1.
Gli elettori del Comune, in numero non inferiore a
trecentocinquanta, possono avanzare proposte per l'adozione di atti
amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi
all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei
servizi.
2.
Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate in
modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto
dispositivo.
3.
L'organo competente deve sentire i proponenti e deve adottare
le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento
della proposta.
4.
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della
proposta.
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Art.
44 Consultazione
della popolazione
1.
Prima dell’adozione di iniziative o provvedimenti di
rilevante interesse la Giunta Comunale può effettuare la
consultazione della popolazione agli stessi direttamente o
indirettamente interessata. La consultazione, secondo l’oggetto,
può essere estesa ad una o più categorie di cittadini ovvero a
tutta la popolazione.
2.
La consultazione deve riguardare materie di esclusiva
competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con
operazioni elettorali ed è effettuata:
a)
mediante FORUM di cittadini, anche per via telematica, tenuti
nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, indetti nelle forme
e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento;
b)
mediante questionari inviati alle famiglie, con le modalità
e termini previsti nel regolamento, nei quali sono prospettati con
chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti
contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli
orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte
di particolare pregio ed interesse.
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Art.
45 Referendum
1.
Il Sindaco indice il referendum su richiesta del Consiglio o
della Giunta o di almeno 25% dei cittadini elettori in caso di
referendum consultivo e di almeno il 30% in caso di referendum
abrogativo.
2.
Il referendum deve comunque riguardare materie di esclusiva
competenza locale. Non possono essere indetti referendum in materia
di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative
vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso
argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo
quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le
seguenti materie:
a)
statuto comunale;
b)
regolamento del consiglio comunale;
c)
piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d)
disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di
personale. Dotazione organica e relative variazioni;
e)
designazione e nomina di rappresentanti;
3.
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di
immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4.
Il procedimento del referendum è disciplinato dal
regolamento. Il regolamento deve comunque prevedere:
a)
che l'ammissibilità del referendum sia pronunciata da una
apposita commissione;
b)
che il referendum sia valido se ha partecipato al voto almeno
la maggioranza degli aventi diritto e se ha raggiunto la maggioranza
dei voti validamente espressi;
c)
che in ciascun anno solare si possano proporre e indire
un'unica consultazione referendaria, anche su più quesiti;
che
il parere risultante dalla consultazione referendaria - in caso di
referendum consultivo - non sia vincolante e che l'organo competente
debba adottare le proprie determinazioni, a maggioranza dei propri
componenti, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla
proclamazione dell'esito del referendum. Se adottata dalla Giunta
comunale, il Sindaco deve riferire al Consiglio.
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Art.
46 Partecipazione
al procedimento amministrativo
1.
L’attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con
i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di
imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità,
semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non
derogabili per l’attuazione della disciplina del procedimento
stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Il regolamento comunale disciplina le modalità del
procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro
partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione
dei documenti e di rilascio di copie ed ogni altra disposizione che
garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità
dell’organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi
essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità
di un unico soggetto per l’intera procedura.
3.
In particolare nel procedimento relativo all’adozione di
atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il
responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente,
nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che
devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del
procedimento.
Le
memorie, proposte e/o documentazioni presentate dall’interessato
devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi
motivatamente il responsabile nell’emanazione del provvedimento,
quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva
dell’interessato.
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Art.
47 Accesso
agli atti
1.
Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli
atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati,
che gestiscono servizi pubblici.
2.
Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti
che esplicite disposizioni legislative e/o regolamentari dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3.
La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve
avvenire senza particolari formalità, con richiesta scritta
motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito
regolamento da presentare al Responsabile del servizio.
4.
In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli
articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto
richiesto.
Il
regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei
diritti previsti nel presente articolo.
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