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Art.
38 Partecipazione
popolare
1.
Il Comune favorisce e promuove l’effettiva partecipazione
dei cittadini, singoli o associati, alla determinazione degli
indirizzi generali, alla definizione dei programmi,
all’attuazione ed alla verifica delle attività inerenti lo
sviluppo economico, civile, sociale e culturale della Comunità.
2.
Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal
presente Statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare
idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di
governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni
sindacali e di categoria ed ogni altro ente rappresentativo della
società civile.
3.
Sono considerati soggetti titolari dei diritti di
partecipazione previsti nel presente titolo dello Statuto, salvo
quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i
residenti nel comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro
prevalente attività di lavoro, studio, servizio nell’ambito del
comune, singoli o associati.
A
tal fine il Comune può istituire le Consulte, il cui regolamento
stabilisca le materie di competenza, le modalità di formazione e
di funzionamento.
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