|
|
|
Statuto
del comune di Siniscola
|
|
I Servizi
|
|
Indice
specifico e Articoli
Art.
54 Servizi
pubblici comunali
Art.
55 Forme
di gestione dei servizi pubblici
Art.
56 Azienda
speciale
Art.
57 Istituzione
Art.
58 Società
per azioni o a responsabilità limitata
|
|
|
|
Art.
54 Servizi
pubblici comunali
1.
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici
relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno
per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare
fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale.
2.
I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che
promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela
dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme,
anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure
di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
|
|
vai sopra
|
|
Art.
55 Forme di
gestione dei servizi pubblici
1.
Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti
forme:
a)
in economia, quando hanno modeste dimensioni o
caratteristiche;
b)
in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c)
a mezzo di azienda speciale, per i servizi di rilevanza
economica e imprenditoriale;
d)
a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e)
a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata,
con capitale pubblico locale prevalente o non prevalente, costituite
o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora
sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f)
a mezzo di gestione associata mediante convenzioni, consorzi,
accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma
consentita dalla legge.
|
|
vai sopra
|
|
Art.
56 Azienda
speciale
1.
L’azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e
imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio
comunale.
2.
Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore.
3.
Il presidente ed il consiglio di amministrazione, la cui
composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono
nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco
che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio.
4.
L’ordinamento ed il
funzionamento dell’azienda speciale è disciplinato, nell’ambito
della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.
|
|
vai sopra
|
|
Art.
57 Istituzione
1.
Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi,
senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può
costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune,
dotati di sola autonomia gestionale.
2.
Sono organi delle istituzioni il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei
componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal
regolamento.
3.
Il Sindaco nomina e può revocare il presidente ed il
consiglio di amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi
dal Consiglio comunale.
4.
Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione e la
gestione dell’istituzione.
5.
L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è
stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le
istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia,
efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della
gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi
e ricavi, compresi i trasferimenti.
6.
Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le
strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e
gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza
e certifica i risultati della gestione; provvede alla copertura
degli eventuali costi sociali.
7.
Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni
anche nei confronti delle istituzioni.
8.
La costituzione delle istituzioni è disposta con
deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di
gestione.
|
|
vai sopra
|
|
Art.
58 Società
per azioni o a responsabilità limitata
3.
Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o la
partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, qualora sia ritenuta
opportuna, in relazione alla natura ed all’ambito territoriale dei
servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati. eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
4.
La costituzione della società per azioni od a responsabilità
limitata può essere effettuata:
a)
con prevalente capitale pubblico locale;
b)
con partecipazione non prevalente – minoritaria – del
capitale pubblico locale;
Il
Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario
relativamente alla costituzione della società ed alle previsioni
concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e
conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
1.
Nell’atto costitutivo delle società per azioni e delle
società a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria
del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve
nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione,
dell’eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori, con
la precisazione che la titolarità delle cariche predette è
conferita in base alla legge ed al presente Statuto.
2.
Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per
azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente
del comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i
testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più
componenti del consiglio di amministrazione e dell’eventuale
comitato esecutivo ed uno o più sindaci, ai sensi dell’art. 2458
del Codice civile, con la precisazione che la titolarità delle
cariche predette è conferita in in base alla legge ed al presente
Statuto.
|
|
vai sopra indice - specifico
|
|
|
|
|
|
Indice generale-Statuto > pag.1
pag.2 pag.3
|
|
|
|
|
|
|