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Statuto del comune di Siniscola

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Indice specifico e Articoli

 

 

 

Art. 54  Servizi pubblici comunali

Art. 55  Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 56  Azienda speciale

Art. 57  Istituzione

Art. 58  Società per azioni o a responsabilità limitata

     

Art. 54  Servizi pubblici comunali  

1.      Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

 

2.      I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

   

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Art. 55  Forme di gestione dei servizi pubblici  

1.      Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

 

a)      in economia, quando hanno modeste dimensioni o caratteristiche;

 

b)      in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

 

c)      a mezzo di azienda speciale, per i servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

 

d)      a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

 

e)      a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, con capitale pubblico locale prevalente o non prevalente, costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

 

f)        a mezzo di gestione associata mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.  

 

 

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Art. 56  Azienda speciale  

1.      L’azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

 

2.      Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

 

3.      Il presidente ed il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio.

 

4.      L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale è disciplinato, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.  

   

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Art. 57 Istituzione  

1.      Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

 

2.      Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.

 

3.      Il Sindaco nomina e può revocare il presidente ed il consiglio di amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

 

4.      Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione e la gestione dell’istituzione.

 

5.      L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 

 

6.      Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e certifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 

7.      Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

 

8.      La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

 

 

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Art. 58  Società per azioni o a responsabilità limitata  

3.      Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura ed all’ambito territoriale dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

 

4.      La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata:

 

a)      con prevalente capitale pubblico locale;

 

b)     con partecipazione non prevalente – minoritaria – del capitale pubblico locale;

 

Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativamente alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

 

1.      Nell’atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell’eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente Statuto.

 

2.      Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e dell’eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci, ai sensi dell’art. 2458 del Codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in in base alla legge ed al presente Statuto.

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