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Statuto: Il Sindaco     

 

Indice specifico e Art.

 

 

 

Art. 33  Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

Art. 34  Attribuzioni quale Capo dell’Amministrazione

Art. 35  Durata in carica

Art. 36  Mozione di sfiducia

Art. 37  Dimissioni, impedimento o sospensione del Sindaco

 

 

 

 

 

     

Art. 33  Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale  

1.    Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni.

 

2.    Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l’esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell’onere sui responsabili.

 

3.    Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

 

4.    Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune.

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Art. 34  Attribuzioni quale Capo dell’Amministrazione 

1.    Il Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione, esercita le competenze e funzioni stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti

 

2.    Il Sindaco attua gli indirizzi generali dell’azione politica e amministrativa del Comune promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, sovrintende all'esecuzione degli atti, ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle strutture gestionali e amministrative.

 

3.    Il Sindaco in particolare:

 

a)    nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all’apposito Albo;

 

b)    nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce loro l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del T.U.E.L 267/2000, ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;

 

c)    quando non sia stato nominato il direttore generale, può conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

 

d)    nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro 45 giorni dall’insediamento;

 

e)    coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

 

f)    compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

 

g)    coordina l’attività politico-amministrativa del Comune, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi, e presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informazioni ed atti anche riservati, e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

 

h)    impartisce direttive al Direttore generale, se nominato, al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

 

i)    promuove e stipula accordi di programma;

 

j)    convoca i comizi per i referendum comunali;

 

k)        determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. 

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Art. 35  Durata in carica

1.    Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un solo secondo mandato immediatamente successivo.

 

2.    E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.  

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Art. 36  Mozione di sfiducia  

1.    Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

 

2.    La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 del Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

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Art. 37  Dimissioni, impedimento o sospensione del Sindaco  

1.    Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

 

2.    Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o sospensione del Sindaco si osservano le disposizioni dell’art. 53 del T.U.E.L. 267/2000.  

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